15 Novembre 2023

NB! – Si raccomanda il deposito di domanda di mediazione online

NNB! – In ogni caso, anche all’istanza analogica è necessario ALLEGARE SEMPRE MODULO PRIVACY

Guida essenziale per l’avvio delle procedure di mediazione presso

L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

  1. Le domande di mediazione analogiche devono essere depositate, utilizzando l’apposito modulo, trasmettendole esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: mediazione@ordineavvocatipc.it. Eventuali variazioni saranno tempestivamente indicate sul sito dell’Ordine.
  2. In caso di mancato consenso privacy, la domanda non potrà essere esaminata
  3. In caso di domanda incompleta, la stessa non potrà essere evasa.
  4. Non allegare documenti, se non strettamente indispensabili e assolutamente funzionali alla presentazione, posto che, in ogni caso, i documenti possono sempre essere esibiti dalle parti nel corso della mediazione anche se non prodotti: la mediazione non è una causa.
  5. Tutti gli allegati (inclusi il modulo della domanda e quello “privacy”) devono essere in formato .PDF, bianco e nero, NON a colori, con definizione non superiore a 300 DPI.

Analoghe modalità possono essere utilizzate per il deposito della dichiarazione di adesione.

  1. Nella domanda andrà indicato il valore della mediazione da calcolarsi secondo gli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile. Si raccomanda quindi di indicare il valore come “indeterminabile” solo quando effettivamente tale.
  1. La data e l’orario del primo incontro vengono fissati dal mediatore e verranno successivamente comunicata alle parti.
  2. Agli incontri di mediazione le parti assistite dal proprio avvocato devono presentarsi personalmente. In caso di impedimento dell’avvocato, questi potrà farsi sostituire da un Collega a conoscenza del fascicolo e comunque dotato dei poteri per dichiarare la volontà di prosecuzione o meno nella procedura.
  3. All’atto del deposito della domanda di mediazione, la parte istante dovrà versare:
  4. a) le SPESE DI AVVIO+INDENNITA’ DI PRIMO INCONTRO stabilite dal Regolamento ( tabella delle indennità in vigore dal 15.11.2023 );
  5. b) le spese postali di invio della convocazione (verranno richieste al primo incontro di mediazione). Tale importo non va versato qualora la parte chiamata in mediazione sia fornita di pec e tale indirizzo sia specificato nella domanda;

La parte chiamata è tenuta  a depositare, entro almeno sette giorni prima del primo incontro, MODULO DI ADESIONE e VERSAMENTO delle spese di adesione, secondo le modalità indicate nella modulistica

Le eventuali ulteriori spese di mediazione a carico delle parti, in caso di prosecuzione dopo il primo incontro, andranno versate prima della sessione successiva.

 


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Modificato: 10 Aprile 2024