5 Novembre 2024

All’incontro del 15 ottobre u.s. con i rappresentanti degli Ordini del distretto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rappresentato l’opportunità che i difensori dei detenuti, contestualmente alla presentazione di istanze di misure o benefici (inclusi permessi), inoltrino anche autonoma richiesta di liberazione anticipata, qualora la riduzione di pena ad essa conseguente sia funzionale all’ammissibilità della misura o beneficio richiesto; analogamente, quando la riduzione di pena per liberazione anticipata sia scarceratoria, è opportuna la relativa e autonoma richiesta del difensore anche sei mesi prima del fine pena (e non novanta giorni ex art. 69 – bis legge n. 354/1975).

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Modificato: 29 Novembre 2024