3 Gennaio 2024

Si dà notizia della nota 1/2024 dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, con cui si conferma che “le istanze presentate alla Magistratura di sorveglianza dai procuratori degli interessati devono essere corredate di man- dato difensivo ad hoc, documentato nelle forme previste dall’art. 27 disp. at. c.p.p., e, in caso di soggetti non detenuti o internati, di dichiarazione o elezione di domicilio (a pena di inammissibilità ex art. 677, co. 2 bis, c.p.p.).”

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Modificato: 3 Gennaio 2024