14 Febbraio 2024

Si dà notizia della Circolare m_dg.DAG.09/02/2024.0030481.U del Ministero della Giustizia, con cui, fra l’altro, viene chiarito quanto segue: “La norma regolamentare, pertanto, esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l’unica eccezione di eventuali “anomalie bloccanti”, che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l’atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.”

La stessa circolare elenca pure quali siano le sole anomalie bloccanti previste dal sistema: “difensore non costituito”, “numero di registro o procedimento non identificabile nell’atto”, “nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell’atto” e “ufficio destinatario errato”.

Viene, infine, precisato che “Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enucleate, il deposito dell’atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l’ammissibilità del deposito dell’atto o del documento.”

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Modificato: 14 Febbraio 2024