19 Novembre 2019

Il primo incontro verrà fissato entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, si prega quindi di non depositare istanze di mediazione nel periodo di fine novembre-dicembre in quanto la segreteria chiuderà solo i giorni festivi.

In caso di mediazione demandata dal giudice si prega di inserire la flag alla voce “di autorizzare l’Organismo di mediazione alla fissazione del primo incontro in data diversa da quella prevista dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28”.

La data e l’orario del primo incontro vengono fissate dal mediatore e verranno successivamente comunicata alle parti.

Agli incontri di mediazione le parti assistite dal proprio avvocato devono presentarsi personalmente. In caso di impedimento dell’avvocato, questi potrà farsi sostituire da un Collega a conoscenza del fascicolo e comunque dotato dei poteri per dichiarare la volontà di prosecuzione o meno nella procedura.

 

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Modificato: 10 Settembre 2020