3 Marzo 2020
Si comunica a tutti gli iscritti che sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 2 marzo è stato pubblicato il nuovo decreto legge sull’emergenza Coronavirus. Entra in vigore da oggi.
Riporto il testo dell’art. 10 che ci riguarda in particolare.
Art. 10
Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle
udienze processuali
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio
a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili
pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali
cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione
delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i
minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti
cautelari, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento
sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida
dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui all’articolo 283 del
codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle
quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e’
fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione
o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia’
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi
previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto
processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all’allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al
comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto
processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate
d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi
in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno
sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.
4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria
attivita’ lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei
termini per gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 22 febbraio
2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del
medesimo periodo. Sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei
riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi
esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche’ i
termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e
per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio
2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta’ degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici
giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui
appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di
termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22
febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non
imputabile alla parte incorsa in decadenze.
7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31
marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici
giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di
cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020.
8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari
che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i
comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento
di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nei medesimi distretti;
b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che
chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del
22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori e’
residente nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal
codice di procedura penale a pena di inammissibilita’ o decadenza
sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31
marzo 2020.
10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando
una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza
risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in
data successiva al 31 marzo 2020.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano
all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti
nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei
processi a carico di imputati minorenni.
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo
2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i
quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9 e 10 e’ assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5
dell’articolo 146-bis dell’allegato di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo e’ rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi
dei commi 7, 8, 9 e 10.
14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo’ essere autorizzata oltre i limiti di cui
all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto
decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e
negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da
quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime
disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che
esercitano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o funzione nei
comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020.
15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonche’ presso le
relative procure, sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai
processi, e sono sospese le connesse attivita’ istruttorie
preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi
residenza o sede legale nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le
sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d’ufficio
le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei
soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito
anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e
alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte
dei conti, con riferimento ai processi e alle attivita’ di cui al
presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio
2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono
a decorrere dal 1° aprile 2020.
16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d’ufficio a norma del presente
articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la
data del 31 marzo 2020.
17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia
amministrativa:
a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i
termini per il compimento di qualsiasi atto processuale,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni
di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020;
b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva
al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i
difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite
personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di
cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020;
c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se
e’ provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini
perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle
misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica.
18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con
diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si
applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.
Modificato: 18 Settembre 2020