12 Giugno 2020

 

Buonasera a tutti,
faccio seguito all’intesa a suo tempo raggiunta con la Procura della Repubblica avente ad oggetto gli accessi agli Uffici e la richiesta di copie per chiarire un dubbio interpretativo sorto ad alcuni Colleghi.

In particolare, richiamo l’attenzione sul periodo a pagina 3 ove è scritto <<Nel caso di ritardi ascrivibili all’Ufficio nella fissazione del richiesto appuntamento, saranno differiti i termini processuali per l’esercizio delle facoltà previste da norme processuali, ad esempio ex artt. 408 e 415 bis c.p.p.>> per meglio precisare che – in sostanza, pur trattandosi di termini non perentori – ci troviamo di fronte a una sorta di sospensione del termine.

Vale a dire che il tempo decorrente dalla richiesta di copie al loro rilascio (ovverosia il periodo che l’Ufficio richiede per l’adempimento) non si computa al fine della decorrenza del termine; si calcola dunque il tempo trascorso dalla notifica dell’avviso alla richiesta e l’ulteriore intervallo decorrente dal rilascio delle copie al deposito dell’atto.

Questo ci impone di presentare la richiesta tempestivamente e di valutare – in base alla dimensione del fascicolo – l’opportunità di specificare se le copie debbano essere rilasciate in forma cartacea o digitale.

Se non sono stato chiaro rimango a disposizione.

Buon lavoro.

Giovanni Giuffrida

Condividi:

Telegram Facebook

Modificato: 27 Luglio 2020