24 Luglio 2019

Titolo: ACCESSO CIVICO

Descrizione:

Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. 5 “Accesso civico” 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa. 3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5. *** *** *** L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. L’Amministrazione, valutata la richiesta in osservanza degli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione. Nel caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990. La tutela del diritto d’accesso civico è disciplinata dal D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). *** *** *** Soggetto delegato a cui inoltrare la richiesta: Sig.ra ILARIA MAZZITELLI, Responsabile dell’accesso civico, giusta delibera consiliare 18.07.2017 Soggetto con potere sostitutivo: il Presidente del Consiglio dell’Ordine, giusta delibera consiliare 18.07.2017. Modalità di presentazione della richiesta:  tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istituzionale: consiglio@ordineavvocatipc.it  tramite posta raccomandata a.r. all’indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Vicolo del Consiglio n. 12 – 29121 Piacenza  tramite consegna diretta alla segreteria del Consiglio dell’Ordine. Contatti: Ufficio Segreteria Tel. 0523.320708 – Fax 0523.317364 E-mail: segreteria@piacenzaordineavvocati.it

Modificato: 13 Aprile 2021