23 Giugno 2025

Con riguardo alla data di decorrenza del triennio per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite, si riporta il parere reso dal CNF in data 16.6.2025.

Quesito n. 202, COA di Sulmona – Parere 16 giugno 2025, n. 33

Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla data di decorrenza del triennio per

l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite. Riferisce, in

particolare, che l’orientamento del locale Tribunale è quello di fissare la predetta decorrenza

a partire dalla data di formazione dell’elenco (19.4.2023) e non già dalla data di iscrizione

del singolo professionista nell’elenco medesimo.

Rileva condivisibilmente il COA rimettente che tale ricostruzione interpretativa si pone in

irragionevole contraddizione con la possibilità, riconosciuta al professionista, di iscriversi in

qualunque tempo nell’elenco, sussistendone i presupposti.

Sul punto, si è di recente pronunciato anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei

commercialisti e degli esperti contabili che, con un parere del 17 aprile 2024 ha ritenuto che

– proprio in relazione alla possibilità di iscriversi non già in unica data ma in qualunque

tempo – non possa che farsi decorrere il triennio formativo a partire dalla data di iscrizione,

dal momento che i commi 6 e 7 dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fanno esplicito riferimento

alla “conferma dell’iscrizione nell’elenco”.

Nei medesimi termini è reso il parere.

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Modificato: 23 Giugno 2025