7 Gennaio 2025
Si dà notizia della circolare m_dg.DAG.30/12/2024.0265462 del 2.12.2024 del Ministero della Giustizia, con cui viene reso noto, fra l’altro, quanto segue:
(…) la norma ha aggiunto all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.
Premesso che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.
Modificato: 7 Gennaio 2025