27 Novembre 2024

Si dà notizia dell’avvenuta eliminazione del contributo unificato di Euro 43, con riguardo all’istanza ai sensi dell’art. 492 bis cpc successiva al precetto.

In particolare, il D.Lgs 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024, ha modificato l’art. 13, comma 1 quinquies, del DPR 30.5.2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia), eliminando il contributo unificato per le istanze ex art. 492 bis cpc, eccetto il caso di cui il creditore presenti l’istanza ex art. 492 bis, comma 2, “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.

In proposito si rimanda al seguente link.

 

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Modificato: 27 Novembre 2024